Regolamento applicativo  dell’art 14 del D.P.R. 122\2009 – Assenze in deroga

 

Art. 1 - PREMESSA

Il DPR 122/2009 introduce norme per la valutazione degli studenti e, allo scopo di evitare che un numero eccessivo di assenze non adeguatamente giustificate e motivate influisca sugli apprendimenti e crei situazioni non compatibili con la validità dell’anno scolastico, prevede che “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Il DPR 122/2009 e la CM n. 20 del 04.03.2011, pongono chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

 

Art. 2 - MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO

Il Collegio docenti fissa il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

La personalizzazione del monte ore annuale (secondo la citata CM) va interpretata per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche.

Perciò per il nostro istituto per ogni anno di corso e quindi per tutte le classi, visto il quadro orario vigente, il monte ore annuale sarà di 32 ore settimanali per 33 settimane, pari a 1056 ore.

Per il corso Sirio il monte ore sarà di 28 ore x 33 settimane = 924 ore.

Pertanto, perché si possa procedere allo scrutinio del singolo alunno lo stesso deve aver frequentato almeno i 3/4 di tale monte ore pari a 792 ore.

Gli alunni del Sirio dovranno avere una frequenza di 693 ore  pari ai 3/4 di 924 ore.

Al termine dell’anno scolastico si verificherà per ogni singola classe il raggiungimento del monte ore teorico di 1056 ore annue (924 per il Sirio); se per assenze dei docenti (assemblee, scioperi, malattie) o altre cause si riscontrasse una diminuzione delle ore effettivamente svolte, la frequenza richiesta perché si possa procedere allo scrutinio verrà conseguentemente ridotta.

Esempio: se invece di 1056 ore fossero effettivamente svolte in una classe 1000 ore nell’anno, la frequenza richiesta agli alunni di quella classe sarà di 750 ore (3/4  di 1000); conseguentemente anche le possibili assenze (differenza tra monte ore e frequenza) saranno diminuite.

 

 

Art. 3 - TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

Lo stesso DPR122/2009  e successiva CM n. 20 contemplano la possibilità, per i collegi dei docenti, di “stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite” [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale], purchè a giudizio del Consiglio di classe tale ipotesi non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si può derogare a tale limite minimo di presenze pari a 792 ore annuali solo per le seguenti tipologie di assenze:

a)      Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate che impediscano la frequenza scolastica per periodi continuativi debitamente certificati dal medico competente da cui si evinca esplicitamente la condizione del soggetto e l’incompatibilità di detta condizione con la frequenza delle attività scolastiche. Di norma la suddetta certificazione medica va presentata al verificarsi dell’evento o all’inizio del periodo di assenza.

b)      Donazioni di sangue debitamente certificate dal centro trasfusionale.

c)       partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. documentate con attestazione della Federazione o della società/associazione per cui lo studente è tesserato e richiesta del genitore o di chi ne fa le veci.

d)      Gravi motivi personali e/o di famiglia: provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria; grave patologia documentata di un componente il nucleo familiare entro il II grado richiedente indispensabile assistenza da parte dell’alunno; rientro nel paese d’origine per motivi legali; trasferimento della famiglia.

e)       Condizioni particolari degli studenti disabili, previa  richiesta sottoscritta dal genitore ed eventuale certificazione del medico competente che attesti la necessità legata alla patologia e alla condizione (necessariamente inserita nel PEI) dello studente.

f)         Particolari situazioni degli studenti lavoratori che frequentano il corso Sirio: ingressi posticipati o assenze per inderogabili motivi di lavoro (turni gravosi  non modificabili, ecc.) certificate dal datore di lavoro.

Si precisa che la partecipazione ad attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, manifestazioni, gare dei Giochi sportivi studenteschi e in generale eventi ed iniziative organizzati dall’Istituto, visite d’istruzione ecc. , in quanto costituenti attività formative svolte in ambito scolastico, non costituiscono assenze, e quindi vanno considerate come attività di presenza (pertanto saranno annotate sul registro di classe).

Altre deroghe particolari dovranno essere sottoposte al Collegio dei Docenti che si esprimerà in merito.

Spetta ai singoli Consigli di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti in questo regolamento, se il singolo allievo abbia raggiunto o meno il limite minimo di presenze o se, pur beneficiando delle deroghe previste dal collegio dei docenti, il numero di ore di presenza non sia sufficiente a procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

 

 

Art. 4 - PROCEDIMENTO

Le istanze di deroga e le relative documentazioni e certificazioni devono essere consegnate, al verificarsi del singolo evento previsto nell’articolo precedente, al Dirigente Scolastico, siglate dallo stesso congiuntamente al coordinatore di classe e conservate nel fascicolo personale dello studente; non saranno prese in considerazione istanze tardive o presentate cumulativamente a fine anno scolastico.

In sede di scrutinio finale saranno prese in considerazione ai fini della valutazione del monte ore raggiunto e della fase valutativa secondo quanto specificato all’ultimo comma del precedente articolo 3.

 

Art. 5 - COMUNICAZIONI

Il presente regolamento, elaborato sulla base di specifica delibera del Collegio dei docenti, ha efficacia per l’anno scolastico 2011/2012.

La comunicazione agli studenti e alle famiglie del presente regolamento avverrà mediante circolare, pubblicazione sul sito internet della scuola e all’albo dell’Istituto.