Art. 1 -
PREMESSA
Il DPR 122/2009 introduce norme per la valutazione degli studenti
e, allo scopo di evitare che un numero eccessivo di assenze non adeguatamente
giustificate e motivate influisca sugli apprendimenti e crei situazioni non
compatibili con la validità dell’anno scolastico, prevede che “ai fini della
validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
Il DPR 122/2009 e la CM n. 20 del 04.03.2011, pongono
chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità
delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno
di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della
maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e
del comportamento.
Art. 2 -
MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO
Il Collegio docenti fissa il monte ore annuo di riferimento
per ogni anno di corso assumendo come orario di riferimento quello curricolare
e obbligatorio.
La personalizzazione del monte ore annuale (secondo la citata
CM) va interpretata per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione
alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo
o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche.
Perciò per il nostro istituto per ogni anno di corso e quindi
per tutte le classi, visto il quadro orario vigente, il monte ore annuale sarà
di 32 ore settimanali per 33 settimane, pari a 1056 ore.
Per il corso Sirio il monte ore sarà di 28 ore x 33 settimane
= 924 ore.
Pertanto, perché si possa procedere allo scrutinio del
singolo alunno lo stesso deve aver frequentato almeno i 3/4 di tale monte ore
pari a 792 ore.
Gli alunni del Sirio dovranno avere una frequenza di 693 ore pari ai 3/4 di 924 ore.
Al termine dell’anno scolastico si verificherà per ogni
singola classe il raggiungimento del monte ore teorico di 1056 ore annue (924
per il Sirio); se per assenze dei docenti (assemblee, scioperi, malattie) o
altre cause si riscontrasse una diminuzione delle ore effettivamente svolte, la
frequenza richiesta perché si possa procedere allo scrutinio verrà
conseguentemente ridotta.
Esempio: se invece di 1056 ore fossero effettivamente svolte
in una classe 1000 ore nell’anno, la frequenza richiesta agli alunni di quella
classe sarà di 750 ore (3/4 di 1000);
conseguentemente anche le possibili assenze (differenza tra monte ore e
frequenza) saranno diminuite.
Art.
3 - TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA
Lo stesso DPR122/2009 e
successiva CM n. 20 contemplano la possibilità, per i collegi dei docenti,
di “stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite” [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale],
purchè a giudizio del Consiglio di classe tale ipotesi non pregiudichi la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Si può derogare a tale limite minimo di presenze pari a 792
ore annuali solo per le seguenti tipologie di assenze:
a)
Gravi motivi di salute, terapie e/o cure
programmate che impediscano la frequenza scolastica per periodi continuativi debitamente
certificati dal medico competente da cui si evinca esplicitamente la condizione
del soggetto e l’incompatibilità di detta condizione con la frequenza delle
attività scolastiche. Di norma la suddetta certificazione medica va presentata
al verificarsi dell’evento o all’inizio del periodo di assenza.
b)
Donazioni di sangue debitamente certificate dal
centro trasfusionale.
c)
partecipazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. documentate con
attestazione della Federazione o della società/associazione per cui lo studente
è tesserato e richiesta del genitore o di chi ne fa le veci.
d)
Gravi motivi personali e/o di famiglia:
provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria; grave patologia
documentata di un componente il nucleo familiare entro il II grado richiedente
indispensabile assistenza da parte dell’alunno; rientro nel paese d’origine per motivi legali; trasferimento della
famiglia.
e)
Condizioni particolari degli studenti disabili,
previa richiesta sottoscritta dal
genitore ed eventuale certificazione del medico competente che attesti la
necessità legata alla patologia e alla condizione (necessariamente inserita nel
PEI) dello studente.
f)
Particolari situazioni degli studenti lavoratori
che frequentano il corso Sirio: ingressi posticipati o assenze per inderogabili
motivi di lavoro (turni gravosi non
modificabili, ecc.) certificate dal datore di lavoro.
Si
precisa che la partecipazione ad attività per l’ampliamento dell’offerta
formativa, manifestazioni, gare dei Giochi sportivi studenteschi e in generale
eventi ed iniziative organizzati dall’Istituto, visite d’istruzione ecc. , in
quanto costituenti attività formative svolte in ambito scolastico, non
costituiscono assenze, e quindi vanno considerate come attività di presenza
(pertanto saranno annotate sul registro di classe).
Altre deroghe particolari dovranno essere
sottoposte al Collegio dei Docenti che si esprimerà in merito.
Spetta ai singoli Consigli di classe verificare,
nel rispetto dei criteri definiti in questo regolamento, se il singolo allievo
abbia raggiunto o meno il limite minimo di presenze o se, pur beneficiando
delle deroghe previste dal collegio dei docenti, il numero di ore di presenza
non sia sufficiente a procedere alla fase valutativa, considerata la non
sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Art. 4 - PROCEDIMENTO
Le
istanze di deroga e le relative documentazioni e certificazioni devono essere
consegnate, al verificarsi del singolo evento previsto nell’articolo
precedente, al Dirigente Scolastico, siglate dallo stesso congiuntamente al
coordinatore di classe e conservate nel fascicolo personale dello studente; non
saranno prese in considerazione istanze tardive o presentate cumulativamente a
fine anno scolastico.
In sede
di scrutinio finale saranno prese in considerazione ai fini della valutazione
del monte ore raggiunto e della fase valutativa secondo quanto specificato
all’ultimo comma del precedente articolo 3.
Art.
5 - COMUNICAZIONI
Il
presente regolamento, elaborato sulla base di specifica delibera del Collegio
dei docenti, ha efficacia per l’anno scolastico 2011/2012.
La
comunicazione agli studenti e alle famiglie del presente regolamento avverrà
mediante circolare, pubblicazione sul sito internet della scuola e all’albo
dell’Istituto.